Art. 34
Quando declassificare
In vigore dal 17 ott 2019
Quando declassificare
1. Le informazioni restano classificate solo finché necessitano di protezione. Per declassificazione si intende che le informazioni non sono più considerate classificate. Al momento della creazione l’originatore indica, laddove possibile, se le ICUE possono essere declassificate ad una certa data o in seguito ad un dato evento. In mancanza di tale indicazione, l’originatore riesamina regolarmente le informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED per stabilire se la classificazione sia ancora giustificata.
2. Le informazioni classificate di livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED di cui la Commissione è l’originatore saranno automaticamente declassificate dopo trent’anni, conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1700/2003 (9) del Consiglio e all’articolo 59, paragrafo 2, lettera a) della decisione (UE, Euratom) 2015/444.
3. I documenti della Commissione possono anche essere declassificati ad hoc, ad esempio a seguito di una richiesta di accesso da parte del pubblico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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