Art. 35

Responsabilità per la declassificazione

In vigore dal 17 ott 2019
Responsabilità per la declassificazione 1.   Le informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED non sono declassificate senza l’autorizzazione dell’originatore. 2.   Il dipartimento della Commissione che crea un documento classificato è responsabile della decisione relativa alla sua declassificazione. All’interno della Commissione, tutte le richieste di declassificazione sono soggette alla consultazione del capo unità o del direttore del dipartimento originatore. Se ha compilato informazioni classificate a partire da varie fonti, il dipartimento chiede dapprima l’autorizzazione a tutte le altre parti che hanno fornito fonti, compresi gli Stati membri, altri organismi dell’UE, paesi terzi od organizzazioni internazionali. 3.   Se il dipartimento originatore della Commissione non esiste più e le sue competenze sono state assunte da un altro servizio, quest’ultimo prende la decisione in merito alla declassificazione. Se il dipartimento originatore non esiste più e le sue competenze non sono state assunte da un altro servizio, la decisione in merito alla declassificazione è presa congiuntamente dai capi unità o dai direttori delle direzioni generali destinatarie.
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Responsabilità per la declassificazione (Art. 35 Decisione (UE) 2019/1962) — Testo vigente | Portale Normativo