Art. 35
Responsabilità per la declassificazione
In vigore dal 17 ott 2019
Responsabilità per la declassificazione
1. Le informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED non sono declassificate senza l’autorizzazione dell’originatore.
2. Il dipartimento della Commissione che crea un documento classificato è responsabile della decisione relativa alla sua declassificazione. All’interno della Commissione, tutte le richieste di declassificazione sono soggette alla consultazione del capo unità o del direttore del dipartimento originatore. Se ha compilato informazioni classificate a partire da varie fonti, il dipartimento chiede dapprima l’autorizzazione a tutte le altre parti che hanno fornito fonti, compresi gli Stati membri, altri organismi dell’UE, paesi terzi od organizzazioni internazionali.
3. Se il dipartimento originatore della Commissione non esiste più e le sue competenze sono state assunte da un altro servizio, quest’ultimo prende la decisione in merito alla declassificazione. Se il dipartimento originatore non esiste più e le sue competenze non sono state assunte da un altro servizio, la decisione in merito alla declassificazione è presa congiuntamente dai capi unità o dai direttori delle direzioni generali destinatarie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2019:1962:oj#art-35