Art. 23

Trasporto mediante corrieri commerciali

In vigore dal 17 ott 2019
Trasporto mediante corrieri commerciali 1.   Ai fini della presente decisione, per «corrieri commerciali» si intendono i servizi postali nazionali e le società di spedizione che offrono un servizio in cui le informazioni sono fornite dietro pagamento di una commissione e sono consegnate personalmente a mano o monitorate. 2.   I corrieri commerciali possono avvalersi dei servizi di un subappaltatore. Tuttavia, la responsabilità di conformarsi alla presente decisione spetta alla società di corriere. 3.   Se il destinatario indicato è al di fuori dell’UE, si utilizza un imballaggio doppio. Nella fase di preparazione delle spedizioni classificate, il mittente tiene conto del fatto che i servizi di corriere commerciale consegnano le spedizioni «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» solo al legittimo destinatario, a un suo sostituto debitamente autorizzato, al funzionario responsabile del controllo delle registrazioni o al suo sostituto debitamente autorizzato o un addetto al ricevimento. Per attenuare il rischio che la spedizione non raggiunga il legittimo destinatario, l’esterno e, se del caso, l’eventuale strato di imballaggio interno della spedizione reca un indirizzo di ritorno. 4.   I servizi prestati da corrieri commerciali che trasmettono per via elettronica i documenti inviati per posta raccomandata non sono utilizzati per le informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED.
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Trasporto mediante corrieri commerciali (Art. 23 Decisione (UE) 2019/1962) — Testo vigente | Portale Normativo