Art. 21

Trasporto di documenti RESTREINT UE/EU RESTRICTED all’interno dell’Unione

In vigore dal 17 ott 2019
Trasporto di documenti RESTREINT UE/EU RESTRICTED all’interno dell’Unione 1.   Le informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED possono essere trasportate dal personale o da corrieri della Commissione in tutta l’Unione a condizione che soddisfino le seguenti istruzioni: a) per trasmettere le informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED sono utilizzati una busta o un imballaggio opachi. L’esterno non deve recare indicazioni sulla natura o sul livello di classifica del contenuto; b) le informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED rimangono sempre in possesso del latore; c) la busta o l’imballaggio non sono aperti durante il trasporto e le informazioni non sono lette in luoghi pubblici. 2.   Il personale che intende inviare informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED ad altre località dell’Unione ne può organizzare il trasporto mediante una delle seguenti modalità: — tramite i servizi postali nazionali che tengono traccia della spedizione o determinati servizi di corriere commerciale che garantiscono la consegna personale a mano, a condizione che soddisfino i requisiti di cui all’ della presente decisione; — tramite corriere militare, governativo o valigia diplomatica, in coordinamento con il personale dell’ufficio di registrazione.
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Trasporto di documenti RESTREINT UE/EU RESTRICTED all’interno dell’Unione (Art. 21 Decisione (UE) 2019/1962) — Testo vigente | Portale Normativo