Art. 22
Trasporto di informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED da e verso il territorio di un paese terzo
In vigore dal 17 ott 2019
Trasporto di informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED da e verso il territorio di un paese terzo
1. Le informazioni classificate di livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED possono essere trasportate a mano dal personale tra il territorio dell’Unione e il territorio di un paese terzo.
2. Il personale dell’ufficio di registrazione può predisporre uno dei seguenti tipi di trasporto:
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trasporto tramite servizi postali che tracciano la spedizione o servizi di corriere commerciale che garantiscono la consegna personale a mano;
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trasporto per corriere militare o valigia diplomatica.
3. Quando trasportano a mano documenti cartacei o supporti di memorizzazione rimovibili classificati come RESTREINT UE/EU RESTRICTED, i membri del personale rispettano tutte le seguenti misure supplementari:
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quando viaggiano utilizzando mezzi di trasporto pubblici, le informazioni classificate sono contenute in una valigia o una borsa sotto la custodia personale del latore. Ne è vietata la consegna in un deposito di bagagli o come bagaglio da stiva.
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Le informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED sono trasmesse all’interno di un imballaggio doppio. Sullo strato interno dell’imballaggio è apposto un sigillo ufficiale indicante che si tratta di una spedizione ufficiale che non deve essere sottoposta a controllo di sicurezza.
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Il latore è munito di un certificato di corriere attestante che è autorizzato a trasportare la spedizione RESTREINT UE/EU RESTRICTED ed emesso dall’ufficio di registrazione del dipartimento competente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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