Art. 14

CIS idoneo al trattamento di informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED

In vigore dal 17 ott 2019
CIS idoneo al trattamento di informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED Le informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED sono trattate e trasmesse con mezzi elettronici, se disponibili. Sono utilizzati solo i CIS e le apparecchiature approvati dall’autorità di accreditamento in materia di sicurezza della Commissione.
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CIS idoneo al trattamento di informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED (Art. 14 Decisione (UE) 2019/1962) — Testo vigente | Portale Normativo