Art. 14 · CIS idoneo al trattamento di informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED

Art. 14

CIS idoneo al trattamento di informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED

In vigore dal 17 ott 2019
CIS idoneo al trattamento di informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED Le informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED sono trattate e trasmesse con mezzi elettronici, se disponibili. Sono utilizzati solo i CIS e le apparecchiature approvati dall’autorità di accreditamento in materia di sicurezza della Commissione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2019:1962:oj#art-14