Art. 6
Etichettatura
In vigore dal 26 set 2019
Etichettatura
1. Le patate sono introdotte e trasportate nell'Unione solo se recano un'etichetta che indichi, in una delle lingue ufficiali dell'Unione, i seguenti elementi:
a)
l'origine libanese delle patate;
b)
il nome della zona indenne da organismi nocivi;
c)
il nome e il numero d'identificazione del produttore;
d)
il numero del lotto.
2. L'etichetta di cui al paragrafo 1 è rilasciata sotto il controllo dell'organizzazione libanese per la protezione delle piante.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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