Art. 6

Etichettatura

In vigore dal 26 set 2019
Etichettatura 1.   Le patate sono introdotte e trasportate nell'Unione solo se recano un'etichetta che indichi, in una delle lingue ufficiali dell'Unione, i seguenti elementi: a) l'origine libanese delle patate; b) il nome della zona indenne da organismi nocivi; c) il nome e il numero d'identificazione del produttore; d) il numero del lotto. 2.   L'etichetta di cui al paragrafo 1 è rilasciata sotto il controllo dell'organizzazione libanese per la protezione delle piante.
Storico versioni

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