Art. 4
Ispezioni effettuate dagli Stati membri
In vigore dal 26 set 2019
Ispezioni effettuate dagli Stati membri
1. Da ciascun lotto delle partite si prelevano campioni da sottoporre a un esame ufficiale per l'individuazione della presenza di Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann and Kotthoff) Davis et al. (di seguito «organismo specificato»). Ciascun campione comprende almeno 200 tuberi. Se un lotto pesa più di 25 tonnellate si preleva un campione per ogni 25 tonnellate e, in aggiunta, uno per la parte rimanente del lotto.
2. Gli organismi ufficiali responsabili effettuano un esame visivo dei campioni per individuare sintomi che rivelano la presenza dell'organismo specificato sui tuberi tagliati. Nel corso di tale esame tutti i lotti della partita interessata restano sotto controllo ufficiale e non vengono spostati né utilizzati.
3. Se durante l'esame di cui al paragrafo 2 si individuano sintomi dell'organismo specificato, si effettuano prove volte a determinare se tale organismo è presente, in conformità all'allegato I, punto 1.1 e punti da 4 a 10 della direttiva 93/85/CEE.
Durante l'esecuzione di queste prove tutti i lotti della partita interessata, e tutte le altre partite che contengono un lotto originario della stessa zona indenne da organismi nocivi e si trovano sotto il controllo dell'organismo ufficiale responsabile interessato, restano sotto controllo ufficiale e non vengono spostati né utilizzati.
4. Se la presenza dell'organismo specificato è confermata in un campione in conformità al paragrafo 3, si procede alla ritenzione e conservazione appropriata di ogni estratto di patata residuo e il lotto interessato non è introdotto nell'Unione.
Tutti i lotti rimanenti di cui al paragrafo 3, secondo comma, sono sottoposti a prove conformemente all'allegato I, punto 1.1 e punti da 4 a 10, della direttiva 93/85/CEE.
5. Per quanto riguarda i lotti nei cui campioni non è stato è stato individuato, durante l'esame di cui al paragrafo 2, alcun sintomo che riveli la presenza dell'organismo specificato, si effettuano prove per individuare un'infezione latente su tutti i lotti conformemente all'allegato I, punto 1.2 e punti da 3 a 10, della direttiva 93/85/CEE.
Nel corso di tali prove il lotto resta sotto controllo ufficiale e non viene spostato né utilizzato.
Se la presenza dell'organismo specificato è confermata in un campione di cui al primo comma, si procede alla ritenzione e conservazione appropriata di ogni estratto di patata residuo e il lotto interessato non è introdotto nell'Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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