Art. 3
Punti di entrata
In vigore dal 26 set 2019
Punti di entrata
1. Le patate oggetto di un'autorizzazione a norma dell' possono essere introdotte nell'Unione solo attraverso uno o più punti di entrata designati per tale introduzione dallo Stato membro in cui il punto di entrata è situato.
2. Tale Stato membro comunica agli altri Stati membri, alla Commissione e al Libano i punti di entrata, nonché il nome e l'indirizzo dell'organismo ufficiale, di cui alla direttiva 2000/29/CE, responsabile di ciascun punto di entrata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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