Art. 3

Punti di entrata

In vigore dal 26 set 2019
Punti di entrata 1.   Le patate oggetto di un'autorizzazione a norma dell' possono essere introdotte nell'Unione solo attraverso uno o più punti di entrata designati per tale introduzione dallo Stato membro in cui il punto di entrata è situato. 2.   Tale Stato membro comunica agli altri Stati membri, alla Commissione e al Libano i punti di entrata, nonché il nome e l'indirizzo dell'organismo ufficiale, di cui alla direttiva 2000/29/CE, responsabile di ciascun punto di entrata.
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Punti di entrata (Art. 3 Decisione (UE) 2019/1614) — Testo vigente | Portale Normativo