Art. 1
Autorizzazione a prevedere una deroga
In vigore dal 26 set 2019
Autorizzazione a prevedere una deroga
In deroga all', paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, in combinato disposto con l'allegato III, parte A, punto 12, nonché all', paragrafo 1, di detta direttiva, in combinato disposto con l'allegato IV, parte A, sezione I, punto 25.2, gli Stati membri possono autorizzare l'introduzione nel loro territorio di patate, quali definite nell'allegato III, parte A, punto 12, di detta direttiva (di seguito «patate»), originarie delle regioni di Akkar o Bekaa in Libano, che soddisfano le condizioni stabilite nell'allegato della presente decisione.
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