Art. 5

Notifica di casi sospetti o confermati

In vigore dal 26 set 2019
Notifica di casi sospetti o confermati 1.   Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione e al Libano i casi in cui si sospetta la presenza dell'organismo specificato in seguito alla realizzazione del saggio rapido di selezione preliminare, di cui all'allegato I, punto 1.1, della direttiva 93/85/CEE, o del saggio di selezione preliminare, di cui all'allegato I, punto 1.2, di detta direttiva. 2.   Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione e al Libano i casi in cui la presenza dell'organismo specificato è confermata in conformità all'allegato I, punti 1.1 e 1.2, della direttiva 93/85/CEE.
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