Art. 8
Obblighi degli importatori in materia di notifica
In vigore dal 26 set 2019
Obblighi degli importatori in materia di notifica
1. L'importatore notifica con sufficiente anticipo la propria intenzione di introdurre una partita all'organismo ufficiale responsabile del punto di entrata nello Stato membro interessato.
2. La notifica di cui al paragrafo 1 contiene i seguenti elementi:
a)
la quantità della o delle partite interessate;
b)
la data di introduzione prevista;
c)
il nome e l'indirizzo dell'importatore.
Storico versioni
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