Art. 5

Criteri per l'adozione di decisioni delegate sulla revoca

In vigore dal 23 lug 2019
Criteri per l'adozione di decisioni delegate sulla revoca 1.   Le decisioni sulla revoca possono essere assunte con decisione delegata qualora siano soddisfatti tutti i seguenti criteri: a) la decisione è adottata su richiesta del soggetto vigilato o a causa di una fusione per effetto della quale il soggetto vigilato cessa di esistere; b) presso il soggetto vigilato non permangono depositi dal pubblico dopo che la revoca è divenuta efficace; c) la revoca è collegata alla riorganizzazione interna a un gruppo. 2.   La valutazione della revoca di autorizzazione è effettuata in conformità all'articolo 18 della direttiva 2013/36/UE come trasposta nella normativa nazionale, anche tenuto conto di eventuali linee guida della BCE applicabili o atti analoghi che possano essere adottati dalla BCE.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2019:1376:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Criteri per l'adozione di decisioni delegate sulla revoca (Art. 5 Decisione (UE) 2019/23) — Testo vigente | Portale Normativo