Art. 7

Disposizioni transitorie

In vigore dal 23 lug 2019
Disposizioni transitorie La presente decisione non si applica nei casi in cui un progetto di proposta di decisione sulle partecipazioni qualificate o sulla revoca sia stato presentato dall'autorità nazionale competente alla BCE, ovvero ove la notifica riguardante l'intenzione di stabilire una succursale o di garantire gli impegni istituzioni finanziare che ne costituiscono filiazioni sia stata inoltrata dall'autorità nazionale competente alla BCE prima dell'entrata in vigore della presente decisione.
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