Art. 4

Criteri per l'adozione di decisioni delegate sulle partecipazioni qualificate

In vigore dal 23 lug 2019
Criteri per l'adozione di decisioni delegate sulle partecipazioni qualificate 1.   Le decisioni sulle partecipazioni qualificate sono assunte con decisione delegata qualora siano soddisfatti tutti i seguenti criteri: a) l'acquisizione di una partecipazione qualificata è il risultato dell'aggiunta o della rimozione di uno strato intermedio nella struttura del gruppo dell'acquirente; b) l'acquisizione di una partecipazione qualificata è il risultato di un trasferimento della proprietà della società bersaglio da una società di partecipazione a un'altra società di partecipazione nell'ambito dello stesso gruppo; c) l'acquisizione di una partecipazione qualificata è il risultato dell'aumento di una partecipazione qualificata già esistente, salvo che vi siano state modifiche sostanziali rispetto all'ultima valutazione che incidano su almeno uno dei criteri di valutazione ovvero l'acquirente abbia acquisito il controllo della società bersaglio. 2.   La valutazione delle acquisizioni di partecipazioni qualificate è effettuata in conformità all'articolo 23 della direttiva 2013/36/UE, come recepita dalla normativa nazionale, anche tenuto conto di eventuali linee guida della BCE applicabili o atti analoghi che possano essere adottati dalla BCE, così come di orientamenti delle autorità europee di vigilanza (10).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2019:1376:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo