Art. 3

Delega di decisioni sul rilascio del passaporto, sulle partecipazioni qualificate e sulla revoca

In vigore dal 23 lug 2019
Delega di decisioni sul rilascio del passaporto, sulle partecipazioni qualificate e sulla revoca 1.   Ai sensi dell' della decisione (UE) 2017/933 (BCE/2016/40), il Consiglio direttivo delega ai capi delle unità operative designate dal Comitato esecutivo in conformità all' di tale decisione, il potere di adottare decisioni sul rilascio del passaporto, sulle partecipazioni qualificate e sulla revoca. 2.   Le decisioni sul rilascio del passaporto, sulle partecipazioni qualificate e sulla revoca sono adottate con decisione delegata solo se sono soddisfatti i criteri per l'adozione di decisioni delegate di cui agli . 3.   Le decisioni sul rilascio del passaporto, sulle partecipazioni qualificate e sulla revoca non possono essere adottate con decisione delegata se la complessità della valutazione richiede che le decisioni siano adottate con procedura di non obiezione. 4.   Qualsiasi delega di poteri decisionali si applica sia all'adozione delle decisioni di vigilanza sia all'approvazione della valutazione positiva da parte della BCE ove non sia necessaria una decisione di vigilanza. 5.   Le decisioni negative sul rilascio del passaporto, sulle partecipazioni qualificate e sulla revoca non possono essere adottate con decisione delegata. 6.   Qualora una decisione negativa sul rilascio del passaporto, sulle partecipazioni qualificate o sulla revoca non possa essere adottata con decisione delegata, è adottata in conformità alla procedura di non obiezione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2019:1376:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo