Art. 5

In vigore dal 14 mag 2019
A condizione che la quantità e l'ubicazione delle nuove stazioni di terra sia determinato in maniera tale da non imporre vincoli sproporzionati ai sistemi di cui all' e in funzione della domanda del mercato, gli Stati membri garantiscono la continuità dell'installazione delle stazioni terrene: — per il servizio d'esplorazione della terra via satellite (spazio-terra) e il servizio di ricerca spaziale (spazio-terra), nella banda di frequenze 25,5-27,0 GHz; — per il servizio fisso via satellite (terra-spazio), nella banda di frequenze 24,65-25,25 GHz.
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