Art. 4
In vigore dal 14 mag 2019
Gli Stati membri possono consentire il funzionamento ininterrotto dei collegamenti fissi nella banda di frequenze 24,25-27,5 GHz se i sistemi terrestri di cui all' possono coesistere con tali collegamenti fissi mediante l'uso gestito della condivisione dello spettro.
Gli Stati membri effettuano controlli periodici per verificare la necessità di mantenere i collegamenti fissi di cui al primo comma del presente articolo.
Storico versioni
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