Art. 3
In vigore dal 14 mag 2019
Gli Stati membri provvedono, conformemente alle condizioni tecniche pertinenti di cui all'allegato, affinché i sistemi terrestri di cui all' proteggano in modo adeguato:
a)
i sistemi delle bande adiacenti, in particolare del servizio d'esplorazione della terra via satellite (passivo) e del servizio di radioastronomia nella banda di frequenze 23,6-24,0 GHz;
b)
le stazioni terrene per il servizio d'esplorazione della terra via satellite e il servizio di ricerca spaziale per le comunicazioni spazio-terra che operano all'interno della banda di frequenze 25,5-27,0 GHz;
c)
i sistemi satellitari per le comunicazioni terra-spazio del servizio fisso via satellite che operano nella banda di frequenze 24,65-25,25 GHz;
d)
i sistemi satellitari per comunicazioni intersatellite che operano nelle bande di frequenza 24,45-24,75 GHz e 25,25-27,5 GHz.
Storico versioni
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