Art. 2

In vigore dal 14 mag 2019
Entro il 30 marzo 2020 gli Stati membri designano e rendono disponibile in maniera non esclusiva la banda di frequenze 24,25-27,5 GHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, conformemente alle condizioni tecniche essenziali stabilite nell'allegato. A seconda del regime di autorizzazione applicato per la banda in questione, gli Stati membri prendono in esame l'eventuale necessità di imporre condizioni tecniche supplementari allo scopo di garantire l'adeguata coesistenza dei sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili con altri servizi presenti nella banda.
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