Art. 3

Misurazione volontaria

In vigore dal 3 mag 2019
Misurazione volontaria Gli Stati membri possono effettuare misurazioni e comunicare alla Commissione dati ulteriori relativi ai livelli e alla prevenzione dei rifiuti alimentari. Tali dati possono comprendere: a) le quantità di rifiuti alimentari considerati come costituiti da parti di alimenti destinati ad essere ingeriti dagli esseri umani; b) le quantità di rifiuti alimentari eliminati come acque di scarico o insieme ad esse; c) le quantità di alimenti ridistribuiti per il consumo umano di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2008/98/CE; d) le quantità di alimenti non più destinati al consumo umano immessi sul mercato per essere trasformati in mangimi da un operatore del settore dei mangimi quale definito all', punto 6, del regolamento (CE) n. 178/2002; e) gli ex prodotti alimentari quali definiti nella parte A, punto 3, dell'allegato del regolamento (UE) n. 68/2013.
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