Art. 4
Requisiti minimi di qualità
In vigore dal 3 mag 2019
Requisiti minimi di qualità
1. Gli Stati membri adottano misure adeguate al fine di garantire l'affidabilità e l'accuratezza delle misurazioni dei rifiuti alimentari. Gli Stati membri garantiscono in particolare che:
a)
le misurazioni effettuate conformemente alla metodologia di cui all'allegato III si basano su un campione rappresentativo della popolazione cui sono applicati i risultati di tali misurazioni e riflettono adeguatamente le variazioni dei dati relativi alle quantità di rifiuti alimentari da misurare;
b)
le misurazioni effettuate conformemente alla metodologia di cui all'allegato IV si basano sulle migliori informazioni disponibili.
2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione informazioni sui metodi utilizzati per la misurazione dei rifiuti alimentari per ciascuna delle fasi della filiera alimentare e su eventuali modifiche significative ad essi applicate rispetto ai metodi utilizzati per le misurazioni precedenti.
Storico versioni
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