Art. 2

Metodologia per la misurazione dei rifiuti alimentari

In vigore dal 3 mag 2019
Metodologia per la misurazione dei rifiuti alimentari 1.   Gli Stati membri misurano ogni anno la quantità di rifiuti alimentari prodotti in un anno civile completo. 2.   Gli Stati membri misurano la quantità di rifiuti alimentari per una determinata fase della filiera alimentare utilizzando la metodologia di cui all'allegato III almeno una volta ogni quattro anni. 3.   Se non viene utilizzata la metodologia di cui all'allegato III gli Stati membri misurano la quantità di rifiuti alimentari per una determinata fase della filiera alimentare utilizzando la metodologia di cui all'allegato IV. 4.   Per il primo periodo di comunicazione di cui all'articolo 37, paragrafo 3, terzo comma, della direttiva 2008/98/CE, gli Stati membri misurano la quantità di rifiuti alimentari per tutte le fasi della filiera alimentare utilizzando la metodologia di cui all'allegato III. Per tale periodo gli Stati membri possono utilizzare i dati già raccolti nell'ambito dei regimi esistenti per l'anno 2017 o per gli anni successivi. 5.   Le quantità di rifiuti alimentari sono misurate in tonnellate metriche di massa fresca.
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Metodologia per la misurazione dei rifiuti alimentari (Art. 2 Decisione (UE) 2019/1597) — Testo vigente | Portale Normativo