Art. 1
Ambito di applicazione della misurazione dei rifiuti alimentari
In vigore dal 3 mag 2019
Ambito di applicazione della misurazione dei rifiuti alimentari
1. Le quantità di rifiuti alimentari sono misurate separatamente per le seguenti fasi della filiera alimentare:
a)
produzione primaria;
b)
trasformazione e fabbricazione;
c)
vendita al dettaglio e altre forme di distribuzione degli alimenti;
d)
ristoranti e servizi di ristorazione;
e)
famiglie.
2. I rifiuti alimentari sono attribuiti a ciascuna delle fasi della filiera alimentare di cui al paragrafo 1 conformemente all'allegato I.
3. La misurazione riguarda rifiuti alimentari classificati con i codici per rifiuti di cui all'allegato II o con qualsiasi altro codice per rifiuti che comprenda rifiuti alimentari.
4. La misurazione dei rifiuti alimentari non riguarda:
a)
il materiale agricolo di cui all', paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2008/98/CE;
b)
i sottoprodotti di origine animale di cui all', paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2008/98/CE;
c)
i residui di rifiuti alimentari raccolti con rifiuti di imballaggio classificati con il codice «15 01 – imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)» dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE;
d)
i residui di rifiuti alimentari raccolti con rifiuti classificati con il codice «20 03 03 – residui della pulizia stradale» dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE;
e)
per quanto possibile, i materiali non alimentari mischiati ai rifiuti alimentari al momento della raccolta.
5. Fatta salva la misurazione volontaria di cui all', la misurazione dei rifiuti alimentari non riguarda:
a)
i rifiuti alimentari eliminati come acque di scarico o insieme ad esse;
b)
le sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all', paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2008/98/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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