Art. 1

Ambito di applicazione della misurazione dei rifiuti alimentari

In vigore dal 3 mag 2019
Ambito di applicazione della misurazione dei rifiuti alimentari 1.   Le quantità di rifiuti alimentari sono misurate separatamente per le seguenti fasi della filiera alimentare: a) produzione primaria; b) trasformazione e fabbricazione; c) vendita al dettaglio e altre forme di distribuzione degli alimenti; d) ristoranti e servizi di ristorazione; e) famiglie. 2.   I rifiuti alimentari sono attribuiti a ciascuna delle fasi della filiera alimentare di cui al paragrafo 1 conformemente all'allegato I. 3.   La misurazione riguarda rifiuti alimentari classificati con i codici per rifiuti di cui all'allegato II o con qualsiasi altro codice per rifiuti che comprenda rifiuti alimentari. 4.   La misurazione dei rifiuti alimentari non riguarda: a) il materiale agricolo di cui all', paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2008/98/CE; b) i sottoprodotti di origine animale di cui all', paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2008/98/CE; c) i residui di rifiuti alimentari raccolti con rifiuti di imballaggio classificati con il codice «15 01 – imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)» dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE; d) i residui di rifiuti alimentari raccolti con rifiuti classificati con il codice «20 03 03 – residui della pulizia stradale» dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE; e) per quanto possibile, i materiali non alimentari mischiati ai rifiuti alimentari al momento della raccolta. 5.   Fatta salva la misurazione volontaria di cui all', la misurazione dei rifiuti alimentari non riguarda: a) i rifiuti alimentari eliminati come acque di scarico o insieme ad esse; b) le sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all', paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2008/98/CE.
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