Art. 6
In vigore dal 13 mar 2019
L'allegato della decisione (UE) 2017/1219 è modificato come segue:
a)
al «Criterio 1» («Tossicità per gli organismi acquatici»), l'ultimo comma è sostituito dal seguente:
«A causa della degradazione di talune sostanze nel processo di lavaggio, a quanto segue si applicano norme separate:
—
perossido di idrogeno (H2O2) — da non includere nel calcolo del volume critico di diluizione (CDV),
—
acido peracetico — da includere nel calcolo come acido acetico,
—
l'acido ε-ftalimido-perossi-esanoico (PAP) — da includere nel calcolo come acido ε-ftalimido-esanoico (PAC).
I valori da utilizzare per il calcolo del CDV [
chronic
] per l'acido ε-ftalimido-esanoico (PAC) sono i seguenti:
DF(i) = 0,05
TF chronic(i) = 0,256 mg/l
Aerobica = R
Anaerobica = O»;
b)
nella sezione «Valutazione e verifica», lettera b) («Soglie di misurazione»), tabella 1, la nota con asterisco (*) è sostituita dalla seguente:
«(*)
Con ‘nessun limite’ si intende: a prescindere dalla concentrazione (limite di rilevabilità analitica) per tutte le sostanze usate, con l'eccezione dei sottoprodotti e delle impurità derivate da materie prime, che possono essere presenti fino a una concentrazione dello 0,010 % in peso nella formulazione finale;».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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