Art. 6

In vigore dal 13 mar 2019
L'allegato della decisione (UE) 2017/1219 è modificato come segue: a) al «Criterio 1» («Tossicità per gli organismi acquatici»), l'ultimo comma è sostituito dal seguente: «A causa della degradazione di talune sostanze nel processo di lavaggio, a quanto segue si applicano norme separate: — perossido di idrogeno (H2O2) — da non includere nel calcolo del volume critico di diluizione (CDV), — acido peracetico — da includere nel calcolo come acido acetico, — l'acido ε-ftalimido-perossi-esanoico (PAP) — da includere nel calcolo come acido ε-ftalimido-esanoico (PAC). I valori da utilizzare per il calcolo del CDV [ chronic ] per l'acido ε-ftalimido-esanoico (PAC) sono i seguenti: DF(i) = 0,05 TF chronic(i) = 0,256 mg/l Aerobica = R Anaerobica = O»; b) nella sezione «Valutazione e verifica», lettera b) («Soglie di misurazione»), tabella 1, la nota con asterisco (*) è sostituita dalla seguente: «(*) Con ‘nessun limite’ si intende: a prescindere dalla concentrazione (limite di rilevabilità analitica) per tutte le sostanze usate, con l'eccezione dei sottoprodotti e delle impurità derivate da materie prime, che possono essere presenti fino a una concentrazione dello 0,010 % in peso nella formulazione finale;».
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