Art. 3
In vigore dal 13 mar 2019
Nell'allegato della decisione (UE) 2017/1216, sezione «Valutazione e verifica», lettera b) («Soglie di misurazione»), tabella 1, la nota con asterisco (*) è sostituita dalla seguente:
«(*)
Con ‘nessun limite’ si intende: a prescindere dalla concentrazione (limite di rilevabilità analitica) per tutte le sostanze usate, con l'eccezione dei sottoprodotti e delle impurità derivate da materie prime, che possono essere presenti fino a una concentrazione dello 0,010 % in peso nella formulazione finale;».
Storico versioni
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