Art. 5
In vigore dal 13 mar 2019
L'allegato della decisione (UE) 2017/1218 è modificato come segue:
a)
nella sezione «Valutazione e verifica», lettera b) («Soglie di misurazione»), tabella 1, la nota con asterisco (*) è sostituita dalla seguente:
«(*)
Con ‘nessun limite’ si intende: a prescindere dalla concentrazione (limite di rilevabilità analitica) per tutte le sostanze usate, con l'eccezione dei sottoprodotti e delle impurità derivate da materie prime, che possono essere presenti fino a una concentrazione dello 0,010 % in peso nella formulazione finale»;
b)
nel «Criterio 5» («Sostanze escluse e soggette a restrizione»), lettera b), punto ii), la tabella 3 («Sostanze in deroga») è sostituita dalla tabella di cui all'allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2019:418:oj#art-5