Art. 5

In vigore dal 13 mar 2019
L'allegato della decisione (UE) 2017/1218 è modificato come segue: a) nella sezione «Valutazione e verifica», lettera b) («Soglie di misurazione»), tabella 1, la nota con asterisco (*) è sostituita dalla seguente: «(*) Con ‘nessun limite’ si intende: a prescindere dalla concentrazione (limite di rilevabilità analitica) per tutte le sostanze usate, con l'eccezione dei sottoprodotti e delle impurità derivate da materie prime, che possono essere presenti fino a una concentrazione dello 0,010 % in peso nella formulazione finale»; b) nel «Criterio 5» («Sostanze escluse e soggette a restrizione»), lettera b), punto ii), la tabella 3 («Sostanze in deroga») è sostituita dalla tabella di cui all'allegato della presente decisione.
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