Art. 4

In vigore dal 13 mar 2019
La decisione (UE) 2017/1217 è così modificata: a) all', il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Le licenze relative all'Ecolabel UE assegnate in base ai criteri stabiliti dalla decisione 2011/383/UE possono essere utilizzate fino al 30 giugno 2019.»; b) nell'allegato, sezione «Valutazione e verifica», lettera b) («Soglie di misurazione»), tabella 1, la nota con asterisco (*) è sostituita dalla seguente: «(*) Con ‘nessun limite’ si intende: a prescindere dalla concentrazione (limite di rilevabilità analitica) per tutte le sostanze usate, con l'eccezione dei sottoprodotti e delle impurità derivate da materie prime, che possono essere presenti fino a una concentrazione dello 0,010 % in peso nella formulazione finale;».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2019:418:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo