Art. 4
In vigore dal 13 mar 2019
La decisione (UE) 2017/1217 è così modificata:
a)
all', il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le licenze relative all'Ecolabel UE assegnate in base ai criteri stabiliti dalla decisione 2011/383/UE possono essere utilizzate fino al 30 giugno 2019.»;
b)
nell'allegato, sezione «Valutazione e verifica», lettera b) («Soglie di misurazione»), tabella 1, la nota con asterisco (*) è sostituita dalla seguente:
«(*)
Con ‘nessun limite’ si intende: a prescindere dalla concentrazione (limite di rilevabilità analitica) per tutte le sostanze usate, con l'eccezione dei sottoprodotti e delle impurità derivate da materie prime, che possono essere presenti fino a una concentrazione dello 0,010 % in peso nella formulazione finale;».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2019:418:oj#art-4