Art. 4
In vigore dal 10 dic 2018
1. L'alto rappresentante riferisce due volte all'anno al Consiglio sull'attuazione della presente decisione in base a relazioni periodiche elaborate dall'UNODC e dall'UNCCT. Tali relazioni costituiscono la base della valutazione effettuata dal Consiglio.
2. La Commissione fornisce due volte all'anno informazioni sugli aspetti finanziari dell'attuazione dei progetti di cui all', paragrafo 2.
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