Art. 2
In vigore dal 10 dic 2018
1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell'attuazione della presente decisione.
2. L'attuazione tecnica dei progetti di cui all', paragrafo 2, è svolta dall'UNODC e dall'UNCCT. Essi svolgono tale compito sotto la responsabilità dell'alto rappresentante. A tal fine l'alto rappresentante stabilisce le necessarie modalità con l'UNODC e l'UNCCT.
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