Art. 2

In vigore dal 10 dic 2018
1.   L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell'attuazione della presente decisione. 2.   L'attuazione tecnica dei progetti di cui all', paragrafo 2, è svolta dall'UNODC e dall'UNCCT. Essi svolgono tale compito sotto la responsabilità dell'alto rappresentante. A tal fine l'alto rappresentante stabilisce le necessarie modalità con l'UNODC e l'UNCCT.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2018:1939:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Decisione (UE) 2018/1939 — Testo vigente | Portale Normativo