Art. 3
In vigore dal 10 dic 2018
1. L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione dei progetti di cui all', paragrafo 2, è pari a 4 999 986 EUR. Il bilancio totale stimato per l'intero progetto è pari a 5 223 907 EUR, messi a disposizione attraverso il cofinanziamento.
2. Le spese finanziate con l'importo di riferimento finanziario sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio dell'Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione dell'importo di riferimento finanziario di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude accordi di finanziamento con l'UNODC e l'UNCCT. Gli accordi di finanziamento dispongono che l'UNODC e l'UNCCT assicurino la visibilità del contributo dell'Unione in modo corrispondente della sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere gli accordi di finanziamento di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà in tale contesto e della data di conclusione degli accordi di finanziamento.
Storico versioni
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