Art. 6

Registrazione delle limitazioni

In vigore dal 5 dic 2018
Registrazione delle limitazioni 1.   La Commissione rileva i motivi di un'eventuale limitazione applicata ai sensi della presente decisione, effettuando una valutazione della sua necessità e proporzionalità. 2.   A tal fine, si deve indicare in che modo l'esercizio del diritto pregiudicherebbe gli obiettivi delle attività di indagine e di controllo dell'applicazione della Commissione, o delle limitazioni applicate ai sensi dell', paragrafi 2 o 3, o lederebbe i diritti e le libertà di altri interessati. 3.   I dati rilevati e, se del caso, la documentazione contenente gli elementi di fatto e di diritto devono essere registrati. Tali informazioni sono messe a disposizione del Garante europeo della protezione dei dati su richiesta.
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Registrazione delle limitazioni (Art. 6 Decisione (UE) 2018/1927) — Testo vigente | Portale Normativo