Art. 4

Diritto di accesso degli interessati, diritto alla cancellazione e diritto di limitazione del trattamento

In vigore dal 5 dic 2018
Diritto di accesso degli interessati, diritto alla cancellazione e diritto di limitazione del trattamento 1.   Se limita, in tutto o in parte, il diritto di accesso ai dati degli interessati, il diritto alla cancellazione o il diritto di limitazione del trattamento di cui agli articoli 17, 19 e 20 del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione informa l'interessato, nella sua risposta alla richiesta di accesso, cancellazione o limitazione del trattamento, della limitazione applicata e dei principali motivi, nonché della possibilità di proporre reclamo al garante europeo della protezione dei dati o ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea. 2.   La comunicazione di informazioni riguardanti i motivi della limitazione di cui al paragrafo 1 può essere omessa qualora rischi di compromettere la finalità della limitazione stessa. 3.   La Commissione rileva e registra i motivi della limitazione conformemente all'. 4.   Se il diritto di accesso è interamente o parzialmente limitato, l'interessato esercita il suo diritto di accesso per il tramite del garante europeo della protezione dei dati, in conformità dei paragrafi 6, 7 e 8 dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725.
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Diritto di accesso degli interessati, diritto alla cancellazione e diritto di limitazione del trattamento (Art. 4 Decisione (UE) 2018/1927) — Testo vigente | Portale Normativo