Art. 8

Riesame da parte del responsabile della protezione dei dati

In vigore dal 5 dic 2018
Riesame da parte del responsabile della protezione dei dati 1.   Il responsabile della protezione dei dati viene informato, senza indugio, ogniqualvolta i diritti degli interessati siano limitati a norma della presente decisione. Su richiesta, al responsabile della protezione dei dati viene garantito l'accesso al registro e a tutti i documenti contenenti i relativi elementi di fatto e di diritto. 2.   Il responsabile della protezione dei dati può chiedere alla Commissione un riesame della limitazione. Il responsabile della protezione dei dati è informato dell'esito del riesame richiesto.
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