Art. 7

Durata delle limitazioni

In vigore dal 5 dic 2018
Durata delle limitazioni 1.   Le limitazioni di cui agli continuano ad applicarsi finché i motivi che le giustificano restano applicabili. 2.   Qualora i motivi della limitazione di cui all' o 5 non siano più applicabili, la Commissione revoca la limitazione e spiega le ragioni di tale limitazione all'interessato. Allo stesso tempo, la Commissione informa l'interessato della possibilità di proporre reclamo al garante europeo della protezione dei dati o ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea. 3.   La Commissione rivede l'applicazione delle limitazioni di cui agli ogni anno e alla chiusura della relativa indagine.
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Durata delle limitazioni (Art. 7 Decisione (UE) 2018/1927) — Testo vigente | Portale Normativo