Art. 7

Architettura del registro europeo dei veicoli

In vigore dal 25 ott 2018
Architettura del registro europeo dei veicoli 1.   L'Agenzia istituisce il registro europeo dei veicoli e provvede alla sua manutenzione in conformità alla presente decisione. 2.   Successivamente alla migrazione di cui all', il registro europeo dei veicoli diventa un registro centralizzato che funge da interfaccia armonizzata per tutti gli utenti ai fini della consultazione, dell'immatricolazione dei veicoli e della gestione dei dati. 3.   In deroga al paragrafo 1 gli Stati membri possono utilizzare la funzione di immatricolazione di cui al punto 2.1.4 dell'allegato II in un modo decentrato fino al 16 giugno 2024. 4.   Entro il 15 maggio 2019 gli Stati membri notificano all'Agenzia se intendono utilizzare la funzione di immatricolazione centralizzata istituita dall'Agenzia o istituire una funzione di immatricolazione decentrata. Essi dimostrano le modalità con cui intendono soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 5 entro il 16 giugno 2020. 5.   Lo Stato membro che attui la funzione di immatricolazione decentrata garantisce la compatibilità e la comunicazione con il registro europeo dei veicoli. Esso garantisce inoltre che la funzione di immatricolazione decentrata sia operativa in conformità con le specifiche del registro europeo dei veicoli entro il 16 giugno 2021. 6.   Mediante notifica all'Agenzia, gli Stati membri possono modificare in qualsiasi momento la decisione di ricorrere a una funzione di immatricolazione decentrata e optare invece per la funzione di immatricolazione centralizzata. La decisione prende effetto sei mesi dopo la notifica.
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