Art. 5

Organismo di immatricolazione

In vigore dal 25 ott 2018
Organismo di immatricolazione 1.   Ogni Stato membro designa un organismo di immatricolazione indipendente da qualsiasi impresa ferroviaria, che sarà responsabile del trattamento delle domande e dell'aggiornamento dei dati nel registro europeo dei veicoli in relazione ai veicoli immatricolati in tale Stato membro entro il 15 maggio 2019. 2.   Tale organismo di immatricolazione può essere l'organismo designato conformemente all', paragrafo 1, della decisione 2007/756/CE. Gli Stati membri assicurano che gli organismi di immatricolazione in questione cooperino e condividano le informazioni al fine di comunicare tempestivamente le modifiche apportate al registro europeo dei veicoli. 3.   Se l'organismo di immatricolazione non coincide con l'organismo designato a norma dell', paragrafo 1, della decisione 2007/756/CE, gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri, entro il 15 novembre 2019.
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