Art. 6
Immatricolazione di veicoli con autorizzazione d'immissione sul mercato
In vigore dal 25 ott 2018
Immatricolazione di veicoli con autorizzazione d'immissione sul mercato
1. Il detentore presenta domanda di immatricolazione a uno Stato membro di sua scelta mediante il registro europeo dei veicoli nell'area d'uso del veicolo.
2. Gli organismi di immatricolazione adottano misure ragionevoli per assicurare l'accuratezza dei dati registrati nel registro europeo dei veicoli.
3. Ogni organismo di immatricolazione è in grado di estrarre i dati relativi alle immatricolazioni di veicoli che esso ha effettuato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2018:1614:oj#art-6