Art. 8

Migrazione dai registri nazionali dei veicoli al registro europeo dei veicoli

In vigore dal 25 ott 2018
Migrazione dai registri nazionali dei veicoli al registro europeo dei veicoli 1.   Gli Stati membri provvedono affinché i dati dei veicoli immatricolati siano trasferiti dai registri nazionali dei veicoli al registro europeo dei veicoli entro il 16 giugno 2021. Durante la migrazione l'Agenzia coordina con gli organismi di immatricolazione la transizione dai registri nazionali dei veicoli al registro europeo dei veicoli e garantisce la disponibilità del sistema informatico. 2.   L'Agenzia mette le funzioni del registro europeo dei veicoli a disposizione degli Stati membri entro il 15 novembre 2020. 3.   L'Agenzia definisce le specifiche per l'attuazione delle interfacce con la funzione di immatricolazione decentrata e le mette a disposizione degli Stati membri entro il 16 gennaio 2020. 4.   A decorrere dal 16 giugno 2021 gli Stati membri immatricolano i veicoli nel registro europeo dei veicoli conformemente all'. 5.   A decorrere dal 16 giugno 2024 tutti gli Stati membri utilizzano la funzione di immatricolazione centralizzata.
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