Art. 3
Soppressione delle immatricolazioni superflue
In vigore dal 25 ott 2018
Soppressione delle immatricolazioni superflue
1. Il detentore provvede affinché le immatricolazioni superflue di veicoli a norma del punto 3.2.5, paragrafo 1, dell'allegato della decisione 2007/756/CE modificata dalla decisione 2011/107/UE (3) della Commissione siano soppresse dai registri nazionali dei veicoli entro un anno a decorrere dal 15 novembre 2018.
2. Il detentore provvede affinché le immatricolazioni superflue di veicoli di paesi terzi destinati a circolare nel sistema ferroviario dell'Unione e immatricolati in un registro dei veicoli conforme alle specifiche dell'allegato della decisione 2007/756/CE e collegato al registro virtuale dei veicoli specificato in tale decisione siano ritirate entro un anno a decorrere dal 15 novembre 2018.
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