Art. 5
Istituzione delle zone delimitate
In vigore dal 8 ott 2018
Istituzione delle zone delimitate
1. Se la presenza dell'organismo specificato è confermata, lo Stato membro interessato delimita senza indugio una zona (di seguito «zona delimitata») in conformità del paragrafo 2.
2. La zona delimitata è costituita da una zona infestata e da una zona cuscinetto.
La zona infestata è la zona in cui la presenza dell'organismo specificato è stata confermata e comprende:
a)
tutti i vegetali notoriamente infestati dall'organismo nocivo in questione;
b)
tutti i vegetali che mostrano segni o sintomi indicativi della possibile infestazione da tale organismo nocivo;
c)
tutti gli altri vegetali che possono essere o essere stati contaminati o infestati da tale organismo nocivo, compresi i vegetali che possono essere infestati a causa della loro suscettibilità all'organismo nocivo, della loro prossimità a vegetali infestati o a una fonte di produzione comune con vegetali infestati, se nota, o a vegetali coltivati a partire da vegetali infestati.
La zona cuscinetto ha una larghezza di almeno 2 km e circonda la zona infestata.
L'esatta delimitazione della zona infestata e della zona cuscinetto è basata su principi scientifici validi, sulle caratteristiche biologiche dell'organismo specificato, sul livello di infestazione e sulla distribuzione dei vegetali specificati e del legname specificato nella zona interessata.
Nei casi in cui l'organismo ufficiale responsabile concluda che a norma dell', paragrafo 1, è possibile eradicare l'organismo specificato, tenendo conto delle circostanze in cui si è verificato il focolaio, dei risultati di un'indagine specifica o dell'applicazione immediata di misure di eradicazione, il raggio della zona cuscinetto può essere ridotto a una distanza non inferiore a 1 km oltre i confini della zona infestata.
3. Se la presenza dell'organismo specificato è confermata nella zona cuscinetto, la delimitazione della zona infestata e della zona cuscinetto è immediatamente riveduta e modificata di conseguenza.
4. Se, in base alle indagini di cui all' e al paragrafo 6, lettera b) del presente articolo, in una zona delimitata non viene rilevata la presenza dell'organismo specificato per un periodo di quattro anni consecutivi, la delimitazione della zona può essere revocata. In tali casi lo Stato membro interessato trasmette una notifica alla Commissione e agli altri Stati membri.
5. Gli Stati membri non sono tenuti a istituire zone delimitate, secondo quanto previsto al paragrafo 1, se una delle seguenti condizioni è soddisfatta:
a)
elementi di prova attestano che l'organismo specificato è stato introdotto nella zona con vegetali, legname o materiale da imballaggio a base di legno, infestati prima della loro introduzione nella zona in questione e si è accertato che l'organismo specificato non si è insediato e che date le sue caratteristiche biologiche non può diffondersi né riprodursi;
b)
elementi di prova attestano che per quanto riguarda la presenza dell'organismo specificato si tratta di un accertamento isolato, immediatamente associato ad un vegetale specificato, a legname specificato o a materiale da imballaggio a base di legno specificato, che non dovrebbe comportarne l'insediamento; e
si è accertato che l'organismo specificato non si è insediato e che date le sue caratteristiche biologiche non può diffondersi né riprodursi.
Ai fini della lettera b), si considerano i risultati di un'indagine specifica e delle misure di eradicazione. Tali misure possono comprendere l'abbattimento precauzionale e lo smaltimento dei vegetali e dei prodotti vegetali specificati e la distruzione e lo smaltimento del materiale da imballaggio a base di legno dopo essere stati esaminati.
6. Nei casi in cui sia soddisfatta una delle condizioni di cui al paragrafo 5, gli Stati membri adottano le seguenti misure:
a)
misure immediate per garantire la rapida eradicazione dell'organismo specificato ed escludere la possibilità di una sua diffusione;
b)
sorveglianza regolare e intensiva per un periodo di tempo pari ad almeno un ciclo vitale dell'organismo specificato, più un anno, compresa la sorveglianza per almeno quattro anni consecutivi, nel raggio di almeno 1 km intorno ai vegetali, al legname o al materiale da imballaggio a base di legno infestati o al luogo dove è stato rilevato l'organismo specificato;
c)
distruzione di tutto il materiale vegetale, il legname o il materiale da imballaggio a base di legno infestati;
d)
l'individuazione dell'origine dell'infestazione tracciando per quanto possibile i vegetali, il legname o il materiale da imballaggio a base di legno ed esaminandoli per rilevare qualsiasi segno di infestazione;
e)
attività di sensibilizzazione per aumentare la consapevolezza del pubblico sulle minacce associate all'organismo nocivo;
f)
qualunque altra misura in grado di contribuire all'eradicazione dell'organismo specificato, tenendo conto della norma internazionale per le misure fitosanitarie (di seguito «ISPM») n. 9 e applicando un approccio integrato secondo i principi stabiliti nella norma ISPM n. 14.
Ai fini della lettera d), l'esame comprende un campionamento distruttivo mirato.
Le misure di cui alle lettere da a) a f) sono presentate sotto forma di relazione a norma dell', paragrafo 1, lettera a).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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