Art. 7

Spostamento dei vegetali specificati all'interno dell'Unione

In vigore dal 8 ott 2018
Spostamento dei vegetali specificati all'interno dell'Unione 1.   I vegetali specificati originari (5) di una zona delimitata possono essere spostati all'interno dell'Unione solo se accompagnati da un passaporto delle piante redatto e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE della Commissione (6) e sono stati coltivati nell'arco di un periodo minimo di due anni prima dello spostamento o, nel caso di vegetali di età inferiore ai due anni, se sono stati coltivati per l'intero ciclo vitale in un luogo di produzione che soddisfa i requisiti stabiliti nei paragrafi da 2 a 5. 2.   Il luogo di produzione è registrato in conformità della direttiva 92/90/CEE della Commissione (7). 3.   Il luogo di produzione è sottoposto ogni anno ad almeno due meticolose ispezioni ufficiali effettuate a intervalli opportuni e non mostra segni d'infestazione dell'organismo specificato. In caso di crescente sospetto riguardo alla presenza dell'organismo specificato, durante l'ispezione è effettuato un campionamento mirato distruttivo dei fusti e delle branche dei vegetali. 4.   Il luogo di produzione: i) è dotato di protezione fisica totale contro l'introduzione dell'organismo specificato, oppure ii) è stato sottoposto a trattamenti preventivi adeguati e prima dello spostamento ciascun lotto di vegetali specificati è stato sottoposto a campionamento distruttivo mirato secondo le quote stabilite nella tabella sottostante; il luogo di produzione è sottoposto ogni anno ad intervalli opportuni a indagini ufficiali, in un raggio di almeno 1 km intorno al sito non mostra segni di infestazione. Numero di vegetali nel lotto Quota di campionamento distruttivo (numero di vegetali da distruggere) 1-4 500 10 % delle dimensioni del lotto > 4 500 450 5.   I portinnesti che soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 4 possono essere innestati con marze coltivate secondo tali requisiti, purché il loro diametro al punto massimo di spessore non superi 1 cm. 6.   I vegetali specificati non originari delle zone delimitate, ma introdotti in un luogo di produzione situato in una di queste zone, possono essere spostati all'interno dell'Unione a condizione che detto luogo di produzione sia conforme ai requisiti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, e solo se accompagnati da un passaporto delle piante redatto e rilasciato a norma della direttiva 92/105/CEE. 7.   I vegetali specificati importati da paesi terzi in cui l'organismo specificato è notoriamente presente, conformemente all', possono essere spostati all'interno dell'Unione solo se accompagnati da un passaporto delle piante redatto e rilasciato a norma della direttiva 92/105/CEE.
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Spostamento dei vegetali specificati all'interno dell'Unione (Art. 7 Decisione (UE) 2018/1503) — Testo vigente | Portale Normativo