Art. 6

Eradicazione e misure di contenimento

In vigore dal 8 ott 2018
Eradicazione e misure di contenimento 1.   Lo Stato membro che istituisce la zona delimitata di cui all' adotta in tale zona le misure seguenti: a) abbattimento immediato dei vegetali infestati e dei vegetali che presentano sintomi causati dall'organismo specificato e rimozione completa delle radici se si sono riscontrate gallerie larvali sotto il colletto delle radici del vegetale infestato; b) abbattimento di tutti i vegetali specificati nel raggio di 100 m intorno ai vegetali infestati ed esame di tali vegetali specificati per verificare se presentano segni di infestazione; c) rimozione, esame e smaltimento in condizioni di sicurezza dei vegetali abbattuti a norma delle lettere a) e b), ed eventualmente delle loro radici, esame e smaltimento di altri prodotti vegetali e di materiale da imballaggio a base di legno; d) divieto di spostamento del materiale potenzialmente infestato al di fuori della zona delimitata; e) l'individuazione dell'origine dell'infestazione tracciando per quanto possibile i vegetali, il legname o il materiale da imballaggio a base di legno in questione ed esaminandoli per rilevare qualsiasi segno di infestazione; f) sostituzione dei vegetali specificati con altre specie vegetali, se del caso; g) divieto di piantagione all'aperto di nuovi vegetali specificati in una zona di cui alla lettera b) del presente paragrafo, fatta eccezione per i luoghi di produzione di cui all', paragrafo 1); h) sorveglianza intensiva con almeno un'ispezione all'anno per verificare la presenza dell'organismo specificato sulle specie Prunus spp., prestando particolare attenzione alla zona cuscinetto; i) attività di sensibilizzazione pubblica riguardo alle minacce rappresentate dall'organismo specificato e alle misure adottate per impedirne l'introduzione e la diffusione nell'Unione, comprese le condizioni relative allo spostamento dalla zona delimitata dei vegetali specificati, del legname specificato e del materiale da imballaggio a base di legno specificato; j) se necessario, misure specifiche per affrontare qualunque evento o complicazione che possa essere ragionevolmente considerato un impedimento o un ostacolo all'eradicazione o un mezzo per ritardarla, in particolare le misure relative all'accessibilità a tutti i vegetali infestati o sospetti d'infestazione e alla loro adeguata eradicazione, indipendentemente dalla loro ubicazione o dal fatto che siano di proprietà pubblica o privata o a prescindere dalla persona o dall'ente responsabile; k) qualunque altra misura in grado di contribuire all'eradicazione dell'organismo specificato, tenendo conto della norma ISPM n. 9 e applicando un approccio integrato secondo i principi stabiliti nella norma ISPM n. 14. Ai fini della lettera a) nei casi in cui i vegetali infestati siano stati individuati in periodi in cui l'organismo specificato non è volatile, l'abbattimento e la rimozione devono avvenire prima dell'inizio del successivo periodo di volatilità. In deroga alla lettera b), nel caso in cui un organismo ufficiale responsabile stabilisca che per determinati alberi con particolare valore sociale, culturale o ambientale, l'abbattimento non è appropriato, lo Stato membro che ha istituito la zona delimitata garantisce che ciascun vegetale specificato che non è abbattuto sia sottoposto a un esame periodico per individuare qualsiasi segno d'infestazione e che siano adottate misure equivalenti all'abbattimento per evitare ogni possibile diffusione dell'organismo specificato. La relazione di cui all' indica i motivi di tale decisione e la descrizione delle misure. Ai fini della lettera c) sono prese tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione dell'organismo specificato durante e dopo l'abbattimento. Ai fini della lettera e) i vegetali specificati che in base all'esame effettuato risultano infestati sono abbattuti. Ai fini della lettera h), ove opportuno, l'organismo ufficiale responsabile effettua un campionamento distruttivo mirato e indica il numero di campioni nella relazione di cui all', paragrafo 1. Le misure di cui alle lettere da a) a k) sono presentate sotto forma di relazione a norma dell', paragrafo 1. 2.   Qualora per un periodo superiore a quattro anni consecutivi i risultati delle indagini di cui all' confermino la presenza dell'organismo specificato in una zona e qualora vi siano prove che l'organismo specificato non può più essere eradicato, gli Stati membri possono limitare le misure al contenimento dell'organismo specificato nella zona in questione. In tal caso, il raggio della zona cuscinetto è aumentato ad almeno 4 km. Dette misure comprendono almeno le seguenti azioni: a) abbattimento immediato dei vegetali infestati e dei vegetali che presentano sintomi causati dall'organismo specificato e rimozione completa delle radici se si sono notate gallerie larvali sotto il colletto delle radici del vegetale infestato; b) rimozione, esame e smaltimento dei vegetali abbattuti e delle loro radici, prendendo tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione dell'organismo specificato dopo l'abbattimento; c) divieto di spostamento del materiale potenzialmente infestato al di fuori della zona delimitata; d) ove opportuno, sostituzione dei vegetali specificati con altri vegetali; e) divieto di piantagione all'aperto di nuovi vegetali specificati in una zona di cui all', fatta eccezione per i luoghi di produzione di cui all', paragrafo 1); f) sorveglianza intensiva con almeno un'ispezione all'anno per verificare la presenza dell'organismo specificato sulle specie Prunus spp., prestando particolare attenzione alla zona cuscinetto; g) attività di sensibilizzazione pubblica riguardo alla minaccia rappresentata dall'organismo specificato e alle misure adottate per impedirne l'introduzione e la diffusione nell'Unione, comprese le condizioni relative allo spostamento dalla zona delimitata di vegetali e legname specificati; h) se necessario, misure specifiche per affrontare qualunque evento o complicazione che possa essere ragionevolmente considerato un impedimento o un ostacolo al contenimento o un mezzo per ritardarlo, in particolare le misure relative all'accessibilità a tutti i vegetali infestati o sospetti d'infestazione e alla loro adeguata eradicazione, indipendentemente dalla loro ubicazione o dal fatto che siano di proprietà pubblica o privata o a prescindere dalla persona o dall'ente responsabile; i) qualunque altra misura che possa contribuire al contenimento dell'organismo specificato. Ai fini della lettera a) nei casi in cui i vegetali infestati siano stati individuati in periodi in cui l'organismo specificato non è volatile, l'abbattimento e la rimozione devono avvenire prima dell'inizio del successivo periodo di volatilità. Ai fini della lettera f), ove opportuno, l'organismo ufficiale responsabile effettua un campionamento distruttivo mirato e indica il numero di campioni nella relazione di cui all', paragrafo 1. Le misure di cui alle lettere da a) a i) sono presentate sotto forma di relazione a norma dell', paragrafo 1.
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Eradicazione e misure di contenimento (Art. 6 Decisione (UE) 2018/1503) — Testo vigente | Portale Normativo