Art. 3

Rilevamento o presenza sospetta dell'organismo specificato

In vigore dal 8 ott 2018
Rilevamento o presenza sospetta dell'organismo specificato 1.   Chiunque sospetti o venga a conoscenza della presenza dell'organismo specificato ne informa immediatamente l'organismo ufficiale responsabile e fornisce tutte le informazioni pertinenti sulla presenza, o sulla presenza sospetta, dell'organismo specificato. 2.   L'organismo ufficiale responsabile registra immediatamente tali informazioni. 3.   L'organismo ufficiale responsabile, qualora sia stato informato della presenza o della presenza sospetta dell'organismo specificato, adotta tutte le misure necessarie per confermare tale presenza o presenza sospetta. 4.   Gli Stati membri garantiscono che chiunque abbia sotto il suo controllo vegetali che possono essere stati infestati dall'organismo specificato sia immediatamente informato della presenza effettiva o sospetta dell'organismo specificato, delle possibili conseguenze, dei rischi e delle misure da adottare.
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Rilevamento o presenza sospetta dell'organismo specificato (Art. 3 Decisione (UE) 2018/1503) — Testo vigente | Portale Normativo