Art. 4

Poteri del presidente

In vigore dal 6 set 2018
Poteri del presidente 1.   Il presidente rappresenta l'istanza. 2.   Ne presiede le riunioni e ne organizza i lavori. 3.   A tal fine è assistito dal segretariato permanente di cui all'. 4.   Può delegare la sua firma a ciascuno dei membri permanenti che rappresentano la Commissione affinché firmino a suo nome e in sua vece, in base alle istruzioni che dà loro, i documenti relativi a un particolare fascicolo o a questioni amministrative. 5.   Adotta, previa consultazione dei membri permanenti, il calendario delle riunioni dell'istanza. 6.   Esercita gli altri poteri che gli sono conferiti dalla presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2018:1220:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo