Art. 2

Nomina, cessazione delle funzioni e revoca del presidente e del suo supplente

In vigore dal 6 set 2018
Nomina, cessazione delle funzioni e revoca del presidente e del suo supplente 1.   Il presidente dell'istanza è nominato dalla Commissione per un mandato non rinnovabile di cinque anni, in seguito a un invito a manifestare interesse. Il suo mandato inizia alla data stabilita a tal fine nella decisione di nomina. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale – serie C. 2.   Il presidente è nominato con la qualifica di consigliere speciale della Commissione ai sensi dell' del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea. Il suo contratto di consigliere speciale rispetta pienamente la sua indipendenza e non incide sulla durata del mandato. 3.   La Commissione può revocare il presidente se questi non soddisfa più le condizioni richieste per l'esercizio delle sue funzioni. 4.   Le norme che disciplinano la nomina, la cessazione delle funzioni e la revoca del presidente si applicano anche al suo supplente. Le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo e all'articolo 143 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 si applicano anche al supplente del presidente.
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