Art. 3
Supplenza del presidente
In vigore dal 6 set 2018
Supplenza del presidente
1. In caso di impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal suo supplente.
2. Se il posto di presidente è vacante, le sue funzioni sono esercitate dal supplente fino alla nomina del nuovo presidente.
3. In caso di contemporaneo impedimento del presidente e del suo supplente, le funzioni sono esercitate dal membro permanente più anziano che rappresenta la Commissione.
Storico versioni
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