Art. 3 · Supplenza del presidente

Art. 3

Supplenza del presidente

In vigore dal 6 set 2018
Supplenza del presidente 1.   In caso di impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal suo supplente. 2.   Se il posto di presidente è vacante, le sue funzioni sono esercitate dal supplente fino alla nomina del nuovo presidente. 3.   In caso di contemporaneo impedimento del presidente e del suo supplente, le funzioni sono esercitate dal membro permanente più anziano che rappresenta la Commissione.
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