Art. 3

Preavviso dell'importazione di materiale da imballaggio in legno

In vigore dal 10 ago 2018
Preavviso dell'importazione di materiale da imballaggio in legno Le autorità aeroportuali e portuali e le altre autorità responsabili del controllo della circolazione delle merci o qualsiasi operatore professionale coinvolto nell'importazione di prodotti specificati accompagnati da materiale da imballaggio in legno, non appena sono a conoscenza dell'imminente arrivo di tale materiale, trasmettono un preavviso all'ufficio doganale del punto di entrata e all'organismo ufficiale responsabile del punto di entrata.
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